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D.P.R. 447/1988

Art. 261 — Rimozione e riapposizione dei sigilli

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/261parte di D.P.R. 447/1988
Art. 261. Rimozione e riapposizione dei sigilli 1. L'autorita' giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identita' e l'integrita' con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si e' resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorita' giudiziaria. L'autorita' giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.

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