D.P.R. 447/1988
Art. 259 — Custodia delle cose sequestrate
Art. 259. Custodia delle cose sequestrate 1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando cio' non e' possibile o non e' opportuno, l'autorita' giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120. 2. All'atto della consegna, il custode e' avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria nonche' delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode puo' essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta e' fatta menzione nel verbale. La cauzione e' ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.
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