Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 246
D.P.R. 447/1988

Art. 246 — Ispezione di luoghi o di cose

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/246parte di D.P.R. 447/1988
Art. 246. Ispezione di luoghi o di cose 1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilita' del luogo in cui e' eseguita l'ispezione e' consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento. 2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e puo' far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 245 Art. 247 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.