D.P.R. 447/1988
Art. 244 — Casi e forme delle ispezioni
Art. 244. Casi e forme delle ispezioni 1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose e' disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. 2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorita' giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorita' giudiziaria puo' disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.
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