Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 241
D.P.R. 447/1988

Art. 241 — Documenti falsi

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/241parte di D.P.R. 447/1988
Art. 241. Documenti falsi 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsita' di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 240 Art. 242 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.