D.P.R. 447/1988
Art. 229 — Comunicazioni relative alle operazioni peritali
Art. 229. Comunicazioni relative alle operazioni peritali 1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui iniziera' le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito da' comunicazione senza formalita' alle parti presenti.
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