D.P.R. 447/1988
Art. 220 — Oggetto della perizia
Art. 220. Oggetto della perizia 1. La perizia e' ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualita' o la professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche.
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