D.P.R. 447/1988
Art. 213 — Ricognizione di persone
Art. 213. Ricognizione di persone. Atti preliminari 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilita' del riconoscimento. 2. Nel verbale e' fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese. 3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 e' causa di nullita' della ricognizione.
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