Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 201
D.P.R. 447/1988

Art. 201 — Segreto di ufficio

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/201parte di D.P.R. 447/1988
Art. 201. Segreto di ufficio 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 200 Art. 202 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.