D.P.R. 447/1988
Art. 201 — Segreto di ufficio
Art. 201. Segreto di ufficio 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.
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