D.P.R. 447/1988
Art. 2 — Cognizione del giudice
Art. 2. Cognizione del giudice 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
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