D.P.R. 447/1988
Art. 183 — Sanatorie generali delle nullita'
Art. 183. Sanatorie generali delle nullita' 1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate: a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto; b) se la parte si e' avvalsa della facolta' al cui esercizio l'atto omesso o nullo e' preordinato.
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