Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 179
D.P.R. 447/1988

Art. 179 — Nullita' assolute

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/179parte di D.P.R. 447/1988
Art. 179. Nullita' assolute 1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne e' obbligatoria la presenza. 2. Sono altresi' insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 178 Art. 180 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.