D.P.R. 447/1988
Art. 172 — Regole generali
Art. 172. Regole generali 1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni. 2. I termini si computano secondo il calendario comune. 3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. 4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne e' iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno. 5. Quando e' stabilito soltanto il momento finale, le unita' di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere. 6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) l'introduzione dei commi 6-bis e 6-ter all'art. 172.
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 87, comma 5) la modifica dell'art. 172, commi 6-bis, 6-ter.
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