D.P.R. 447/1988
Art. 17 — Riunione di processi
Art. 17. Riunione di processi 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall'articolo 12; b) nei casi di reato continuato; c) nei casi di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre; d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.
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