D.P.R. 447/1988
Art. 165 — Notificazioni all'imputato latitante o evaso
Art. 165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso 1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. 2. Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio. 3. L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera s)) l' introduzione del comma 1-bis all'art. 165.
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