D.P.R. 447/1988
Art. 152 — Notificazioni richieste dalle parti private
Art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 152, comma 1.
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