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D.P.R. 447/1988

Art. 150 — Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/150parte di D.P.R. 447/1988
Art. 150. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice 1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice puo' prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. 2. Nel decreto sono indicate le modalita' necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

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