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D.P.R. 447/1988

Art. 130 — Correzione di errori materiali

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/130parte di D.P.R. 447/1988
Art. 130. Correzione di errori materiali 1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullita', e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, e' disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e' impugnato, e l'impugnazione non e' dichiarata inammissibile, la correzione e' disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione. 2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione e' fatta annotazione sull'originale dell'atto.

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