D.P.R. 447/1988
Art. 120 — Testimoni ad atti del procedimento
Art. 120. Testimoni ad atti del procedimento 1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si presume sino a prova contraria; b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.