D.P.R. 447/1988
Art. 108 — Termine per la difesa
Art. 108. Termine per la difesa 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita' e nel caso di abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta e' dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
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