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D.P.R. 203/1988

Art. 25 — 1

ELI /it/dpr/1988/05/24/203/art/25parte di D.P.R. 203/1988
Art. 25. 1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorita' competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. 2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorita' competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni. 3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria. 5. E' sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto. 6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 e' punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. 7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 e' punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni.

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