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D.P.R. 203/1988

Art. 23 — 1

ELI /it/dpr/1988/05/24/203/art/23parte di D.P.R. 203/1988
Art. 23. 1. Al fine di verificare la corrispondenza di dati rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo dei fumi neri per la determinazione delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria, le regioni devono effettuare, in una serie di stazioni rappresentative, misurazioni parallele con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanita'.

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