D.P.R. 203/1988
Art. 21 — 1
Art. 21. 1. Per i fini indicati nel presente decreto, sono fissati i valori guida di qualita' dell'aria per il biossido di zolfo, le particelle sospese ed il biossido di azoto riportati nell'allegato II.
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- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 21.
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