D.P.R. 551/1987
Art. 4 — Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali
Art. 4. Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali 1. Ai fini della valutazione della responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, ai dirigenti degli enti pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 2. I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attivita' dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con provvedimento del direttore generale, previa valutazione del competente organo statutario dell'ente. 3. Qualora le giustificazioni addotte dai dirigenti generali non siano ritenute valide, il predetto organo statutario dell'ente, sentito in ogni caso il direttore generale, sottopone la proposta al Ministro competente; quest'ultimo, fermo l'esercizio del potere di vigilanza attribuitogli dalla legge, sottopone la proposta al Consiglio dei Ministri per il conseguente provvedimento. 4. Nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, il menzionato organo statutario dell'ente, su proposta in ogni caso del direttore generale, puo' disporre il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello. Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 e' il seguente: "Art. 19 (Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali). - Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione degli uffici cui sono preposti. I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti. I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attivita' dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale. Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione, negli altri casi. In casi particolari, il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'amministrazione di appartenenza. Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico. In caso di rilevante gravita' o di reiterata responsabilita', il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento a riposo per ragioni di servizio dei dirigenti generali o qualifiche superiori anche se non siano mai stati collocati a disposizione. Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonche' il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441. Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, puo' deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30) ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'intero…
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera j)) l'abrogazione del provvedimento.
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