D.P.R. 266/1987
Art. 7 — Assunzioni
Art. 7. Assunzioni 1. I posti che si rendano disponibili in anni successivi a quello della verifica degli organici di cui ai precedenti articoli dovuti a cessazioni dal servizio, a ristrutturazioni delle attivita' degli uffici ed a nuovi servizi offerti al pubblico, sono messi a concorso. 2. A tal fine le amministrazioni indicono concorsi entro il 30 di gennaio di ogni anno per i posti resisi disponibili fino al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. I concorsi articolati per regione e provincia sono banditi per profilo professionale e, ove e' possibile, per gruppi di amministrazioni ed articolati per regione e provincia. 4. Per la copertura dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvedera' utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente.
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