Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 266/1987Art. 7
D.P.R. 266/1987

Art. 7 — Assunzioni

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/7parte di D.P.R. 266/1987
Art. 7. Assunzioni 1. I posti che si rendano disponibili in anni successivi a quello della verifica degli organici di cui ai precedenti articoli dovuti a cessazioni dal servizio, a ristrutturazioni delle attivita' degli uffici ed a nuovi servizi offerti al pubblico, sono messi a concorso. 2. A tal fine le amministrazioni indicono concorsi entro il 30 di gennaio di ogni anno per i posti resisi disponibili fino al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. I concorsi articolati per regione e provincia sono banditi per profilo professionale e, ove e' possibile, per gruppi di amministrazioni ed articolati per regione e provincia. 4. Per la copertura dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvedera' utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 266/1987 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.