D.P.R. 266/1987
Art. 53 — Indennita' di bilinguismo
Art. 53. Indennita' di bilinguismo 1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
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