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D.P.R. 266/1987

Art. 50 — Fondo di incentivazione, progetti di produttivita', efficienza del lavoro

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/50parte di D.P.R. 266/1987
Art. 50. Fondo di incentivazione, progetti di produttivita', efficienza del lavoro 1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sara' utilizzato allo scopo di promuovere una piu' razionale organizzazione del lavoro, per incrementare l'efficienza, per ampliare e migliorare la qualita' dei servizi a vantaggio degli utenti, anche in relazione a progetti espressamente finalizzati a questi obiettivi, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto. (Il comma 2 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). 3. A livello di comparto e/o di Ministero sara' concordato un piano di progetti, di carattere strumentale e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, il cui obiettivo e' l'incremento della produttivita' e dell'efficacia dell'attivita' amministrativa attraverso la programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro tempi prestabiliti. 4. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni in amministrazioni e servizi concordati, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e prioritario, in tema di eliminazione di arretrati, accelerazione dei tempi di risposta alle domande degli utenti (rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc.), accertamenti fiscali. 5. La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole amministrazioni centrali o periferiche si accompagnera' all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di produttivita', procedure, modalita' di esecuzione, in modo da costituire anche modelli di riferimento per l'attivita' di riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli. 6. A tal fine, sono costituiti a livello di comparto e di Ministero appositi nuclei di valutazione (amministrazione sindacato) che potranno anche avvalersi di centri specializzati esterni, prioritariamente a carattere pubblico, con compiti di progettazione, valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi. 7. I nuclei di cui al precedente comma sono composti pariteticamente di cinque rappresentanti delle amministrazioni interessate e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione e sono presieduti dal funzionario piu' elevato in grado. 8. Il premio di produttivita' connesso alla realizzazione dei progetti sara' corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con riferimento ai lavoratori effettivamente coinvolti nella loro esecuzione, ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza realizzati nonche' all'impegno individuale e collettivo in termini di professionalita', di partecipazione, di capacita' di iniziativa dei lavoratori interessati al progetto. 9. Nella programmazione dei singoli progetti si determineranno le modalita' di distribuzione del premio di produttivita' sia sulla base degli elementi sopraindicati, sia in relazione alla valutazione del dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione. 10. Per progetti di rilevante significato il comitato di valutazione nazionale potra' richiedere il parere dell'Osservatorio del pubblico impiego. 11. Oltre ai progetti di produttivita' di cui al comma precedente e ai progetti pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, si procedera', a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutte le sedi della negoziazione decentrata, a negoziare quelle modifiche dell'organizzazione del lavoro previste negli accordi intercompartimentale e di comparto che risultino funzionali ad una piu' razionale ed efficacia utilizzazione del lavoro, al conseguimento di una maggiore efficienza, alla realizzazione di una maggiore fruibilita' dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 12. A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi: flessibilita' dell'orario di lavoro; istituzione di nuovi turni; reperibilita'; applicazione di regole di mobilita'; funzionamento per un arco di tempo prolungato dei servizi aperti al pubblico; particolare condizione di lavoro e rischio; piu' rapido espletamento delle pratiche ed ogni altro obiettivo corrispondente alle medesime finalita' di crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia del lavoro. 13. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, relative al "fondo di incentivazione" ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sara' finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonche' da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennita' previsti per finalita' analoghe. 14. A titolo sperimentale per il biennio 1987-1988 il fondo complessivo sara' attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui ai commi 11 e 12. 15. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed in prosieguo periodicamente, sara' compiuto, dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Nota all'art. 50, comma 1: L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87", e' del seguente tenore: "Art. 14 (Fondi di incentivazione). - 1. Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita' delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto. 2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza". Si trascrive il testo dell'art. 15 dello stesso decreto e degli articoli 11 e 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, soprarichiamati: "Art. 15 del D.P.R. 13/1986 (Compatibilita' economiche). - 1. Negli accordi di comparto dovranno essere rispettati i limiti economici derivanti dall'applicazione dei saggi di crescita inflattiva previsti dalla legge finanziaria 1986. Tali limiti sono considerati vincoli-obiettivo da valere per tutti i pubblici dipendenti. 2. Pertanto, nel rispetto di tali indirizzi programmatici, gli accordi di comparto dovranno prevedere benefici economici tali da non superare, in alcun caso, i tetti programmati di inflazione previsti dalla legge finanziaria 1986. 3. Ogni anno, entro il mese di settembre, le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, si incontreranno al fine di verificare l'eventuale scostamento tra l'andamento reale dell'inflazione e gli incrementi retributivi realizzati, al netto di quelli provenienti dal fondo di incentivazione di cui al precedente art. 14, per garantire comunque il mantenimento del valore reale delle retribuzioni". "Art. 11 della legge n. 93/1983 (Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego). - Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo art. 14. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi. Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi: a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento; b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento; c) la quantificazione della spesa. Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'art. 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro. Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano: a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni; b) modalita' di svolgimento tali da garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12". "Art. 14 della legge n. 93/1983 (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11. Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonche' da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione e' presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo. Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi. Agli accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti". Nota all'art. 50, comma 3: L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' del seguente tenore: "Art. 12 (Produttivita). - 1. La produzione nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarita' di taluni servizi. 2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttivita-efficienza e della produttivita-efficacia delle attivita' di settore opportunamente programmate. 3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita'. 4. Il piano sara' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato. 5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate). 6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalita', di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva e di singole linee di prodotto. 7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovra' indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato. 8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano. 9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione amministrazione-sindacato che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati. 10. Il premio di produttivita' verra' corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto". Nota all'art. 50, comma 11: L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' del seguente tenore: "Art. 13 (Progetti-pilota). - 1. In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita'. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sara' predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituira' linea di indirizzo per le ragioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. 2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacita' professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche. 3. I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttivita' e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a 4. La predisposizione dei progetti sara' ultimata entro cinque mesi. 5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziare i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14". Nota all'art. 50, comma 13: Per il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e dell'art. 14 della legge 29 marzo 1953, n. 93, si veda la nota all'art. 50, comma 1.

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