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D.P.R. 266/1987

Art. 38 — Referendum

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/38parte di D.P.R. 266/1987
Art. 38. Referendum 1. L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unita' produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

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