D.P.R. 266/1987
Art. 36 — Garanzie nelle procedure disciplinari
Art. 36. Garanzie nelle procedure disciplinari 1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.
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