D.P.R. 266/1987
Art. 34 — Attivita' culturali ricreative ed assistenziali
Art. 34. Attivita' culturali ricreative ed assistenziali 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 266/1987 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.