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D.P.R. 266/1987

Art. 3 — Mobilita'

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/3parte di D.P.R. 266/1987
Art. 3. Mobilita' 1. Alla copertura dei posti che, a seguito della rideterminazione attuata in applicazione dell'art. 2, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilita' del personale con l'osservanza delle modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.

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