D.P.R. 266/1987
Art. 27 — Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti
Art. 27. (Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). Nota all'art. 27: Il testo degli articoli 14 e 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' del seguente tenore: "Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica; 40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica; 30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica; 30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica; 30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica; 30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica. La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso". "Art. 9 (Riserva di posti). - L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, e' riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando. Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformita' delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 29/02 — Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisioautoritativoha disposto (con l'art. 74, comma 1)l'abrogazione dell'art. 27.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera i) l'abrogazione dell'art. 27.
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