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D.P.R. 266/1987

Art. 18 — Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/18parte di D.P.R. 266/1987
Art. 18. Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i Ministri, salvi i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari con qualifica dirigenziale da preporre alla presidenza delle predette delegazioni. 2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio. 3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro competente, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, dispone, con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica, di cui all'art. 16, sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente. (I commi 4 e 5 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei conti). Nota all'art. 18, comma 4: Per il testo dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, si veda la nota all'art. 26, comma 3.

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