D.P.R. 266/1987
Art. 15 — Accordi decentrati
Art. 15. Accordi decentrati 1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, sono demandate alla negoziazione decentrata le seguenti materie: a) l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attivita' proprie dell'amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge; b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonche' la predisposizione dei progetti speciali occupazionali; d) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto; e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante e dell'indennita' di reperibilita', ove prevista; f) le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e delle modalita' di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione; g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario; h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature; i) la mobilita' del personale; l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro; m) la predisposizione dei progetti di produttivita' e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi; n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale; o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali nelle singole amministrazioni; p) proposte per l'attuazione di pari opportunita' attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici.
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