Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 266/1987Art. 1
D.P.R. 266/1987

Art. 1 — Campo di applicazione e durata

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/1parte di D.P.R. 266/1987
Art. 1. Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'ipotesi di accordo sottoscritta il 7 gennaio 1987 ed il successivo accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 a seguito dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1987, si applicano al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. NOTE Nota all'art. 1, comma 2. Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' il seguente: "Art. 2. (Comparto del personale dipendente dai Ministeri). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende: il personale di cui al titolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto; il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312".

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 266/1987 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.