D.P.R. 917/1986
Art. 98 — Prestiti obbligazionari
Art. 98. Prestiti obbligazionari 1. Per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano di ammortamento del prestito.
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