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D.P.R. 917/1986

Art. 7 — Periodo di imposta

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/7parte di D.P.R. 917/1986
Art. 7. Periodo di imposta 1. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. 2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta e' regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. 3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.

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