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D.P.R. 917/1986

Art. 68 — Ammortamento dei beni immateriali

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/68parte di D.P.R. 917/1986
Art. 68. Ammortamento dei beni immateriali 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei marchi d'impresa e dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso. 4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.

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