D.P.R. 917/1986
Art. 62 — Spese per prestazioni di lavoro
Art. 62. Spese per prestazioni di lavoro 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 65. 2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. 3. I compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. 4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle perdite.
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- L. 388/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 145, comma 98) la modifica dell'art. 62, comma 1-bis.
- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 21, commi 11 e 12) la modifica dell'art. 62, comma 1-quater.
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