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D.P.R. 917/1986

Art. 62 — Spese per prestazioni di lavoro

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/62parte di D.P.R. 917/1986
Art. 62. Spese per prestazioni di lavoro 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 65. 2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. 3. I compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. 4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

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