D.P.R. 917/1986
Art. 58 — Proventi non computabili nella determinazione del reddito
Art. 58. Proventi non computabili nella determinazione del reddito 1. Non concorrono alla formazione del reddito: a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; c) le indennita' per la cessazione del rapporto di agenzia; d) le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
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- D.L. 138/08 — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (autoritativo, nel modificare l'art. 5, comma 1 del D.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (in G.U. 03/05/1996, n. 102) ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 18, lettera c)) la modifica dell'art. 58, comma 1, l…
- D.lgs 147/09 — Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle impautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 3) la modifica dell'art. 58.
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