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D.P.R. 917/1986

Art. 58 — Proventi non computabili nella determinazione del reddito

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/58parte di D.P.R. 917/1986
Art. 58. Proventi non computabili nella determinazione del reddito 1. Non concorrono alla formazione del reddito: a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; c) le indennita' per la cessazione del rapporto di agenzia; d) le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

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