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D.P.R. 917/1986

Art. 36 — Decorrenza delle variazioni

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/36parte di D.P.R. 917/1986
Art. 36. Decorrenza delle variazioni 1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 35 hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.

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