D.P.R. 917/1986
Art. 3 — Base imponibile
Art. 3. Base imponibile 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10. 2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; d) gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e le maggiorazioni di pensioni sostitutive degli assegni familiari.
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- D.L. 223/07 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e autoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n.248 (in S.O. n.183, relativo alla G.U. 11/8/2006, n. 186), ha disposto (con l'art. 36, comma 22 lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 1.
- D.L. 138/08 — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (autoritativo, nel modificare l'art. 5, comma 1 del D.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (in G.U. 03/05/1996, n. 102) ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 18, lettera c)) la modifica dell'art. 3, comma 3.
- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 1.
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