D.P.R. 917/1986
Art. 21 — Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
Art. 21. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti 1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. 2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere da a) a d) e da o) a t) del comma 1 dell'articolo 10. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
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