D.P.R. 917/1986
Art. 121 — Aliquota dell'imposta
Art. 121. Aliquota dell'imposta 1. L'imposta e' applicata con l'aliquota del 16,2 per cento.
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- D.lgs 446/12 — Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli sautoritativoha disposto (con l'art. 36, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 121.
- L. 449/12 — Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.autoritativoha disposto (con l'art. 17, comma 1) l'introduzione dell'art. 121-bis;(con l'art. 17, comma 3) la modifica dell'art. 121-bis.
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