D.P.R. 917/1986
Art. 119 — Periodo di imposta
Art. 119. Periodo di imposta 1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 2. Per la determinazione del periodo di imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 446/12 — Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli sautoritativoha disposto (con l'art. 36, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 119.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 917/1986 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.