D.P.R. 917/1986
Art. 117 — Redditi prodotti nel territorio dello Stato
Art. 117. Redditi prodotti nel territorio dello Stato 1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20. 2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilita' separate. 3. Nei confronti delle societa' e degli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 112.
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- D.lgs 446/12 — Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli sautoritativoha disposto (con l'art. 36, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 117.
- D.lgs 147/09 — Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle impautoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 117, comma 2; (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 117; (con l'art. 6, comma 3) la…
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