D.P.R. 917/1986
Art. 112 — Reddito complessivo
Art. 112. Reddito complessivo 1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87.
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- D.lgs 461/11 — Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diverautoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'art. 112, comma 2.
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