D.P.R. 917/1986
Art. 108 — Reddito complessivo
Art. 108. Reddito complessivo 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita' commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.
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- D.L. 138/08 — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (autoritativo, nel modificare l'art. 5, comma 1 del D.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (in G.U. 03/05/1996, n. 102) ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 18, lettera c)) la modifica dell'art. 108, comma 1.
- D.lgs 147/09 — Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle impautoritativoha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 3) la modifica dell'art. 108, comma 2.
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