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D.P.R. 917/1986

Art. 102 — Riporto delle perdite

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/102parte di D.P.R. 917/1986
Art. 102. Riporto delle perdite 1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto.

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