D.P.R. 545/1986
Art. 73 — Presentazione dei militari puniti
Art. 73. Presentazione dei militari puniti 1. Tutti i militari, ultimata la punizione, devono essere presentati al superiore che l'ha inflitta, salvo che non ne siano espressamente dispensati. 2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorita'.
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